musicoterapia democratica

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Statuto del Comitato

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Musicoterapia Democratica

 

Coordinamento per il riconoscimento e la difesa della professione del Musicoterapista

con sede a Roma in via Veralli 4b c.a.p.00163

SOCI FONDATORI

Articolo 1) È costituito dalle seguenti persone:

  • Rolando Proietti Mancini
    nato a Roma il 29-3-50 e residente a Roma, via Veralli 4b Codice fiscale: PRTRND50C29H501F
    Presidente
  • Maria Broccardi
    nata a Pisa il 03-06-53, residente a Pisa Via Po 18 Codice fiscale: BRCMRA53H43G702K
    Vicepresidente
  • Laura Gamba
    nata a Milano il 10-08-1962, residente a Cremona, Vicolo Pertusio 13 Codice fiscale: GMBLRA62M50F205G
    Segretario
  • Paola Giomi
    nata a Signa il 26-12-49 e residente a Fiesole, Via Faentina 220/c Codice fiscale: GMIPLA49T66I728I
    Tesoriere


il Comitato denominato "Musicoterapia Democratica - Rete per il riconoscimento del Musictherapist".

Nello statuto, per brevità, verrà citato come: "Comitato".

SCOPO SOCIALE

Articolo 2)

1. Il comitato è costituito per la definizione delle linee generali della figura professionale del Musicoterapista in Italia e per il suo riconoscimento in riferimento al panorama legislativo europeo nella tutela dell'utenza oltre che dei diritti dei lavoratori.
2. Il Comitato si propone, se sarà necessario, di promuovere e discutere in ogni sede opportuna la definizione di norme transitorie correlate alla istituzione della figura professionale del Musicoterapista, che possano permettere di vederne riconosciuta la professionalità, la competenza e l'esperienza nel momento in cui sarà in vigore la relativa legislazione.
3. Il Comitato si attiverà per ottenere visibilità nei confronti delle Istituzioni.
4. Il Comitato curerà l'organizzazione di eventi, della raccolta di fondi e delle azioni al fine di far conoscere e valorizzare l'immagine pubblica della categoria dei musicoterapisti e al fine di conseguire lo scopo sociale.
5. Il Comitato non ha finalità lucrative ed i suoi componenti si impegnano a collaborare, per l'organizzazione degli eventi in oggetto, di intesa con eventuali co-organizzatori pubblici e/o privati.
6. Il Comitato intende fin da ora mettere a disposizione dei colleghi Musicoterapisti tutte le informazioni, le conoscenze e le esperienze acquisite in campo normativo e sindacale di cui dispone.
7. Il Comitato ritiene importante che, in fase di definizione della figura del Musicoterapista si possa evidenziare, tra gli obiettivi dell'attività musicoterapica, quello di favorire la pace, l'integrazione e la solidarietà a sostegno delle persone in situazione di disagio.

SEDE

Articolo 3)

1. Il Comitato ha la propria sede legale in Roma in via Veralli 4b, cap 00163 e potrà istituire sedi secondarie e succursali.

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato.

2. Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso scritto ai promotori, contenente l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione, almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

DURATA

Articolo 4) Il Comitato ha durata illimitata e avrà termine al raggiungimento dello scopo sociale. Si intenderà sciolto, successivamente all'approvazione dell'ultimo rendiconto, qualora si verbalizzi appositamente dai promotori, di aver raggiunto lo scopo sociale.

Articolo 5) In caso di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ORGANI DEL COMITATO

Articolo 6)

1. Gli Organi del comitato sono: I Fondatori e i successivi Promotori, tra cui Il Presidente - Portavoce, il Vice Presidente e il Tesoriere. All'unanimità i Fondatori e i membri che si sono successivamente aggiunti possono accettare l'entrata di futuri soci i quali assumono in tal caso lo status anch'essi di Promotori.
2. I Fondatori o Promotori del Comitato eleggono, tra di loro, Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, che resteranno in carica per un anno a rotazione e svolgeranno gratuitamente le loro mansioni, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente approvate, in nome e per conto del comitato.
3. Il comitato, se necessario, potrà avvalersi anche di collaboratori retribuiti.
4. Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti, di trarre dall'attività un lucro personale.
5. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.
6. Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato ed ai rapporti con gli Enti pubblici e Privati e i terzi in genere, salvo espressa delega al Vice Presidente o ad altro componente del Comitato.
7. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e redige i verbali delle adunanze del Comitato. In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente con tutti i poteri che competono a questi.

ATTIVITA'

Articolo 7) I promotori danno opportuna pubblicazione agli eventi di cui all'articolo 2 e l'esecuzione dei relativi programmi sarà di spettanza degli stessi promotori del Comitato i quali, pertanto, opereranno in tale veste quali organizzatori.

Articolo 8) Il Comitato godrà di piena autonomia ed utilizzerà, per il conseguimento dei suoi fini, fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti e terzi. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, potrà porre in essere anche attività commerciali, purché marginali e strettamente complementari all'oggetto sociale.

Articolo 9) È facoltà del Comitato costituire un Comitato d'onore che comprenda personalità od enti che contribuiscano alla migliore riuscita delle iniziative.

Articolo 10) La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata al Presidente del Comitato e, per sua delega, al Vice Presidente o al Tesoriere, i quali godono a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di accendere, in nome e per conto del Comitato stesso, conti correnti bancari o postali, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale dei soci promotori per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso.

Articolo 11) Al termine di ogni esercizio, che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i soci fondatori del Comitato redigeranno il rendiconto economico finanziario che, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle eventuali raccolte fondi e offerte, dovrà contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il rendiconto economico dovrà essere approvato dai soci fondatori secondo le regole descritte nell'art 3 ed entro il 30 aprile di ogni anno.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale il comitato è nato.

Articolo 12) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

 

 

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