musicoterapia democratica

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musicoterapia democratica

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CARI COLLEGHI

ALLEGHIAMO IL MATERIALE OGGETTO DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO INTORNO AL QUALE STIAMO DISCUTENDO CON L'ON. SCILIPOTI (IdV) AL FINE DI INDIVIDUARE STRADE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA PROFESSIONE.

 

 

 

 

 

 


Di fronte ad evidenti fenomeni di difficoltà e disagio in ampi settori sociali riguardanti l'area della comunicazione , dell'espressività e della gestione emozionale (particolarmente nei settori adolescenziali e nell'area immigratoria), riteniamo necessario sollecitare un percorso di innovazione nel campo dell'intervento sociale individuando una figura professionale specializzata nella comunicazione non verbale, espressiva e sonora, il MUSICOTERAPISTA.
La musicoterapia è una modalità d’approccio sensoriale che utilizza l’elemento sonoro con finalità terapeutiche e preventive per intervenire su un certo numero di disagi fisici, psicologici e psicopatologici. In questo particolare ambito l’obiettivo terapeutico deve essere distinto da un risultato propriamente musicale. Un percorso attraverso il quale si accudisce un individuo o un contesto collettivo, attraverso la stimolazione delle sue capacità creative per trovare nuove sintesi dei suoi modelli interpretativi del mondo non può non essere considerato anche "terapeutico". Ma questo termine non ha necessariamente in questo caso un'accezione solo "clinica", vuole semplicemente sottolineare quanto il benessere del soggetto passi anche per un'armonizzazione delle sue maniere di comunicare con il mondo esterno e di autopercepirsi non solo secondo codici verbali, ma anche corporei. Molti luoghi comuni descrivono infatti il corpo come un'area di esclusiva pertinenza medica o biologica, senza tenere conto che molte recenti ricerche dimostrano quanto anche il corpo si esprima secondo codici culturali e quanto, molto spesso, si conviva inconsapevolmente con diversi e tra loro conflittuali schemi di relazione corporea, anch'essi culturalmente definiti.
Non esiste un solo metodo musicoterapeutico, ma numerose pratiche molto diverse fra loro, in cui lo scopo finale è unico, quello di mantenere e migliorare la salute mentale e fisica di tutti i soggetti di cui si occupa. Ciò è possibile perché la musica ha in sé il potere di entrare direttamente in contatto con l’uomo, per cui la musica ha una funzione terapeutica naturalmente emanata.
A livello internazionale e’ stato ,ancora una volta , possibile osservare la validità degli interventi musicoterapici impostati nel rispetto dell’utente e nella tutela della professione , nonché il coinvolgimento attivo di numerose associazioni di settore , di famiglie , forze politiche e sociali , centri di ricerca.
In ambito territoriale e’ stato possibile verificare la diffusione e la consistenza delle attività di musicoterapia nel territorio, nelle scuole, nei centri di riabilitazione , nelle case-famiglia , nei centri diurni e la necessità di tutela dell’utenza e della professionalità.
Nel presentare la Proposta di Legge sulla figura professionale del Musicoterapista-esperto in comunicazione espressivo-sonora nell'area preventivo-riabilitativa-, si intende rammentare che il confronto costante con soggetti fortemente colpiti nel proprio funzionamento personale e sociale (fisico , psichico e psicofisico) richiede necessariamente l’acquisizione di strumenti tecnici utili alla gestione delle dinamiche del singolo, della famiglia e del gruppo. Nel percorso educativo e riabilitativo e’ possibile intervenire con pazienti privi di parola, con potenzialità esclusive in ambito non verbale, con gravi problematiche di ordine psicologico e relazionale. A tali pazienti non possiamo offrire solo il tradizionale lettino terapeutico o il classico tavolo di lavoro , essendo spesso persone non collaboranti, a volte aggressive ed autolesioniste; dobbiamo invece intervenire con tecniche appropriate finalizzate ad innescare essenziali dialoghi comunicativi non verbali.
Si chiude così un percorso trentennale che ha visto coinvolti numerosi centri socio-sanitari in ambito inter-infra-transdisciplinare e si apre una nuova fase della ricerca applicata in riabilitazione e prevenzione, aperta alla definizione delle nuove figure professionali non mediche, nel rispetto dell’utenza e delle professionalità. La fase che inizia, opportunamente transitoria, abbisognerà nel lungo periodo di opportuni aggiustamenti tipici delle situazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti e conoscenze da parte del Legislatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 1 - FINALITA'

1. La musicoterapia è una attività psicopedagogica, un intervento socio-sanitario, un trattamento riabilitativo e terapeutico di pubblico interesse ed è disciplinata dalla presente Legge: essa si pone come scopi lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo, in modo da raggiungere una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualità della vita.

2. Lo Stato Italiano promuove l’applicazione della musicoterapia, quale elemento di sostegno per un pieno e sano benessere e sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità.


ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini della presente legge si intende per:
a) musicoterapia: l'uso della musica e dei suoi elementi - suono, ritmo, melodia ed armonia per opera di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di gruppo, all'interno di un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento, la mobilizzazione, l'espressione, l'organizzazione ed altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi;

b) musicoterapista: un soggetto esperto nella comunicazione espressivo-sonora nell’area preventivo-riabilitativa in possesso di diploma di conservatorio o di adeguata formazione musicale, che abbia svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un congruo numero di ore di tirocinio (di un anno) presso strutture pubbliche, o convenzionate, o del privato sociale, della formazione primaria o della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.

 


ART. 3 – PROFILO DEL MUSICOTERAPISTA


Il Musicoterapista :


è esperto nella comunicazione espressivo-sonora nell’area preventiva, riabilitativa e socio-sanitaria. Egli possiede una preparazione teorica e pratica musicale, relazionale ed artistica che si basa su una metodologia dinamica per l’applicazione di tecniche e strategie collegate all’impiego del suono che facilitano la comunicazione e la relazione di ogni persona in terapia musicoterapica;
utilizza il linguaggio non verbale artistico-sonoro-musicale, l’improvvisazione corporea, vocale e strumentale e l’ascolto del linguaggio musicale, costruendo una dimensione artistico-espressiva che facilita il cambiamento e l’attivazione;
effettua una valutazione musicoterapica, funzionale del soggetto e definisce il programma educativo e/o riabilitativo;
ove necessario, limitatamente a determinati ambiti della funzione terapica, opera in riferimento alla diagnosi del medico, in collaborazione con le altre figure socio-sanitarie se previste;

 

 

 

 

 

 

ART. 4 – AREA FUNZIONALE DEL MUSICOTERAPISTA


1. Il Musicoterapista esercita la propria attività nell'ambito (degli operatori) socio-sanitario e nell'area della riabilitazione socio-sanitaria e psico-pedagogica.
2. Il Musicoterapista espleta una:
a) funzione preventiva: disturbi di iperattività in età da scuola primaria; comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o come gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti; la sedazione della madre in gravidanza; miglioramento della relazionalità e della socializzazione nei soggetti normodotati;

b) funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio-grave; deficit sensoriali: ipovedenti/non vedenti, ipoacusici; disturbi relazionali, dello sviluppo e del linguaggio dell'infanzia; patologie neuromotorie dell'infanzia; patologie neurologiche dell'adulto; coma lieve e post-coma; patologie psichiatriche dell'adulto; comunicazione non verbale mediata dal suono e dalla musica (sonora) nei Dipartimenti di Salute Mentale, in Centri e Comunità Terapeutiche per tossicodipendenti, in Centri per il trattamento delle demenze negli anziani;

c) funzione socio-sanitaria: attenuazione dell'ansia del paziente ospedalizzato; lenire le sofferenze dei malati terminali; gestione del potenziale disagio psicologico degli operatori;supporto affettivo-relazionale ai ragazzi inseriti nelle case famiglia.

 


Art. 5 - FORMAZIONE DI BASE


La formazione di base del musicoterapista consiste in un corso che preveda almeno novecento ore di lezione e laboratori in un triennio e trecento ore di tirocinio presso strutture pubbliche o private convenzionate o private della formazione primaria o della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.
I corsi di Musicoterapia sono organizzati da istituti di formazione o dalle Università o Dipartimenti equiparati all'Università. Il Titolo di Musicoterapista equivale a diploma accademico di primo livello.
Per accedere alla formazione del musicoterapista, l'aspirante deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver conseguito il diploma di conservatorio statale. E’ possibile l’accesso alla formazione a coloro che abbiano conseguito la laurea in medicina, la laurea magistrale in psicologia o laurea magistrale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, laurea in materie umanistiche con tesi in ambito musicoterapico, musicale, psicopedagogico, educativ, unitamente ad (ed) una buona conoscenza della musica da accertarsi con apposito test preliminare al corso di formazione.
La formazione professionale del musicoterapista prevede l'acquisizione delle seguenti conoscenze e capacità:
a) area medica
- conoscenza delle sintomatologie inerenti le patologie trattate - nuclei espressivi
conoscenza del SNC ; elementi di clinica psichiatrica.
b) area psicologica
conoscenza dei concetti base della psicologia generale e dell’età evolutiva
conoscenza dei concetti inerenti il campo delle relazioni e delle dinamiche di gruppo
psicopatologie

 

 

 

 


c) area musicale
- capacità di esprimere e creare con voce e con strumenti musicali nel qui ed ora in forme convenzionali e non convenzionali
- capacità di improvvisazione
- conoscenze musicologiche/semiologiche della musica colta e popolare finalizzate alla capacità di decodifica dei fenomeni sonoro-musicali
d) area musicoterapica
- capacità di individuare i bisogni del paziente
- capacità di elaborare ipotesi di trattamento relative ai bisogni del paziente
- capacità di formulare obiettivi circa il trattamento
- capacità di identificare le tecniche musicali più adatte alla problematica
- capacità di formulare osservazioni del processo musicoterapeutico in itinere e a valle per la quantiqualificazione dei risultati ottenuti
- capacità di autosservazione delle componenti emotive implicate nella relazione sonora paziente/terapista.


Art. 6 - REGISTRO PROFESSIONALE DEI MUSICOTERAPISTI.


1. E’ istituito presso il Ministero della Salute il registro professionale nazionale dei musicoterapisti, organizzato in registri professionali regionali costituiti presso ogni regione e provincia autonoma, nell’ambito dell’assessorato competente.
Al registro professionale dei musicoterapisti possono iscriversi coloro che abbiano conseguito con successo la formazione di base di cui all’articolo 5 della presente legge e coloro che abbiano i requisiti previsti nelle norme transitorie.
Il Musicoterapista iscritto al registro professionale deve annualmente maturare un minimo di crediti formativi da stabilire con decreto del Ministro della Salute da emanarsi entro trenta giorni dalla costituzione del registro professionale nazionale

 


Art. 7 – OSSERVATORIO NAZIONALE DEI MUSICOTERAPISTI


Il Ministro della Sanità con proprio decreto costituisce, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Osservatorio Nazionale di Musicoterapia - O.N.M.- .
L’O.N.M. svolge funzioni di studio, monitoraggio e indirizzo utili per l’attività del musicoterapista.
Dell’O.N.M. fanno parte:
un rappresentante del Ministero della Sanità con funzioni di coordinatore
un rappresentante del Ministero dell’Istruzione
un rappresentante del Ministero per le Pari Opportunità
tre rappresentanti nominati dalla Conferenza permanente Stato-regioni ed autonomie locali
due musicoterapisti esperti nominati dal Ministro della Sanità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 8 - NORMA TRANSITORIA
Possono iscriversi al Registro Professionale Nazionale dei Musicoterapisti ed esercitare la professione di Musicoterapista coloro che entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge dimostreranno, mediante idonea certificazione e documentazione, di essere in possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti :


essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata nella qualità di “musicoterapista o musicoterapeuta" per un periodo minimo di anni cinque e per almeno novanta giorni lavorativi per ogni anno; 


 - di essere congiuntamente in possesso di diploma quinquennale di scuola media superiore, diploma di conservatorio musicale statale o adeguata formazione musicale, frequenza con successo di un corso di formazione di musicoterapia di minimo seicento ore documentate ed una attività musicoterapica  in strutture pubbliche o private convenzionate;


 - di essere congiuntamente in possesso di laurea (ti) in medicina, psicologia, scienze dell’educazione e della formazione, laurea in materie umanistiche con tesi in ambito musicoterapico, musicale, psicopedagogico, educativo, lauree  di terapie, unitamente alla frequenza di minimo trecento ore di seminari formativi di musicoterapia ed una attività applicativa in strutture pubbliche o private convenzionate  di  minimo trecento ore;


attività  scientifica esperienziale  con un minimo di cinque pubblicazioni  associata alla attività di musicoterapista o musicoterapeuta per almeno trecento ore in strutture pubbliche e private convenzionate e un percorso formativo musicoterapico di almeno seicento ore;
 
attività interistituzionali con università e centri di formazione e ricerca riconosciuti del settore a livello internazionale nel campo della musicoterapia con almeno trecento ore di formazione musicoterapica e trecento ore di attività in qualità di musicoterapista o musicoterapeuta in strutture pubbliche o private convenzionate.

 

proposta pd

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PROFESSIONI

MODERNIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI ORDINI E SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo: portare a compimento la riforma organica del sistema delle professioni intellettuali dopo quindici anni di sterile dibattito parlamentare.

Proposta: le disposizioni contenute nell'emendamento puntano a

1) modernizzare il ruolo e l'assetto degli ordini professionali per qualificare l'esercizio delle professioni, assicurare gli obblighi di corretta e trasparente informazione agli utenti, la concorrenza e la credibilità della professione nonché a tutelare l'Interesse pubblico risolvendo situazioni di conflitto;

2) garantire pari opportunità alle giovani generazioni attraverso l'accorciamento della distanza tra le fasi di studio, tirocinio (retribuito e massimo di 12 mesi) ed accesso all'esercizio effettivo della professione, l'eliminazione di qualunque requisito di età o anzianità di esercizio nell'accesso alle cariche elettive degli organi nazionali e territoriali degli ordini e infine la previsione di sostegni e borse di studio per giovani professionisti in situazioni di disagio economico;

3) riconoscere le libere associazioni costituite su base volontaria e senza diritto di esclusiva tra professionisti (sono circa 3 milioni) che svolgono attività non regolamentate in ordini, attribuendo ad esse anche compiti di qualificazione professionale. Viene infine prevista l'equiparazione delle professioni intellettuali al settore dei servizi ai fini del riconoscimento delle misure (comunitarie e nazionali) di sostegno economico per lo sviluppo dell'occupazione e degli investimenti con particolare riferimento ai giovani.



A.S. 2228


Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Articolo 44- bis
(Riordino dell’accesso e dell’esercizio delle professioni intellettuali e riorganizzazione degli ordini professionali)


1. Il presente articolo è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire la qualità del servizio professionale, tutelare il consumatore alla scelta informata del professionista, assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività, favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere e mandati professionali.

3. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'Iscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

4. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche

5. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

6. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

7. La legge statale stabilisce a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti. b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teoricopratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero. 8. Gli statuti degli ordini professionali devono:
a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonchè poteri disciplinari;
c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'Ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'Iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;
d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli statuti degli ordini professionali si adeguano alla disciplina di cui al comma 8 ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

10. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'Iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

11. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso l'Iscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.

12. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata.

13. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

14. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.248
 

contatti proficui con l'On.Le Scilipoti (IdV)

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Sono in corso contatti proficui e positivo con l'On.Le Scipiloti.

Tutti gli interessati possono chiederne conto al Presidente.

 

 

Buon Lavoro

 

CONVOCAZIONE STAFF E SIMPATIZZANTI

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IN DATA 26 SETTEMBRE 2010 E' CONVOCATA L'ASSEMBLEA ANNUALE DEL COMITATO NAZIONALE DI MUSICOTERAPIA DEMOCRATICA.

IN QUELLA STESSA DATA , IN DIVERSO ORARIO , AVVERRA' L'INCONTRO TRA IL COMITATO NAZIONALE E L'AREA DEI COLLEGHI CHE AD ESSO FA RIFERIMENTO .

LA RIUNIONE SI SVOLGERA' A FIRENZE.

IMMEDIATAMENTE IL PORTAVOCE SI ATTIVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA.

 

TUTTI I COLLEGHI INTERESSATI SONO PREGATI DI INVIARE UNA MAIL A ROLANDO PER DARE IL TEMPO E L'OPPORTUNITA' DI VAGLIARE E PREDERE LE DECISIONI ORGANIZZATIVE.

 

PER UNA VOLTA L'ANNO E' NECESSARIO FARE UNO SFORZO (sappiamo grande), CHE POTRA' ESSERE MITIGATO SE SAPREMO PRESTO I NOMI ED IL NUMERO DEI COLLEGHI CHE INTENDONO PARTECIPARE.

 

INDICATIVAMENTE LA RIUNIONE APERTA SI POTRA' SVOLGERE IN TARDA MATTINATA.

 

 

Prensi in mano la tua vita professionale.

 

 

 

 

 

ODG

REALTA' NAZIONALE DELLA TUTELA DEL MTP

SITUAZIONE DELL'ABUSIVISMO

STATO DEL DIBATTITO PARLAMENTARE SULLE IPOTETICHE RIFORME IN MATERIA

STATO DELL'ARTE RISPETTO AL RICONOSCIMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' PREGRESSE E FUTURE

VARIE ED EVENTUALI

 

 

 

Ciao.

 

 

 

Il portavoce

Rolando

 

INCONTRO CON L'ON.LE SCILIPOTI (Italia dei Valori))

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In data 22-6-10 si e' svolto l'incontro programmato tra i rappresentanti del Comitato Nazionale di Musicoterapia Democratica e l'On.Le Domenico Scilipoti  dell'Italia dei Valori.

In tale incontro si e' convenuto sulla necessita' di una regolamentazione della professione del musicoterapista e si e' stabilito uno stretto rapporto tra Comitato ed Onorevole finalizzato all'oggetto , sulla base della rappresentativita' del COMITATO ACCUMULATA IN QUESTI ANNI E RIGUARDANTE MUSICOTERAPISTI ISCRITTI E NON ISCRITTI AD ASSOCIAZIONI , FAMIGLIE COINVOLTE , UTENTI , ASSOCIAZIONI PRIVATE NON AUTOREFERENZIALI.

Il gruppo di lavoro formatosi lavorera' per una soluzione dell'oggetto anche approntando una proposta di legge ad hoc.

 

 

 

Rolando P. Mancini

 

 

 

 


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